Decisione relativa al sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Commissione europea
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1567 del 26 ottobre 2020

(GUUE, L 358, 28 ottobre 2020)


 
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (1), in particolare l’articolo 61, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2019/1896 prevede il rafforzamento del mandato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») e la fornitura delle capacità necessarie nella forma di un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea («corpo permanente»). (2) Il corpo permanente deve comprendere personale operativo inviato dagli Stati membri. Per garantire che gli Stati membri siano in grado di mettere a disposizione tale personale, è opportuno istituire un sistema finanziario volto ad agevolare lo sviluppo delle risorse umane interessate. (3) Il sostegno finanziario dovrebbe...
 
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