Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Settore Fiscalità Generale e Contenzioso, Ufficio Persone Fisiche, interpello del 21 luglio 2005.
Detrazioni fiscali per i figli di rifugiati politici.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art 21 comma 6 del DL n. 269 del 2003, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Sig……………………. nato in……………..lavoratore dipendente in Italia, ha proposto interpello chiedendo chiarimenti in merito alle detrazioni per i figli a carico residenti nel Paese d’origine.
L’istante, in quanto rifugiato politico, come certificato nel 1999 dall’apposita Commissione Centrale allora competente, non può avvalersi dell’assistenza amministrativa da parte del Paese d’origine né può ivi farvi ritorno.
Pertanto, l’istante non è in possesso della documentazione a tal fine prevista dall’art. 21, c. 6-bis, del DL n. 269/2003 e, quindi, la stessa non è stata prodotta al proprio datore di lavoro impedendo a quest’ultimo di riconoscere le detrazioni in argomento per il...
(…)
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