Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Informazioni provenienti dagli Stati membri

(GUUE, C 178, 28 maggio 2020)


 
La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile. ESTONIASostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8. A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all’ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le...
 
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