Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11

(GU serie generale, n. 60, 8 marzo 2020)


 
Nota: Abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. (estratto) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa; Considerata la finalità di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; EMANA il seguente decreto-legge Art....
 
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