Regione Liguria: Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.
Legge regionale della Regione Liguria n. 7 del 20 febbraio 2007
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 28 febbraio 2007
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ
Articolo 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalità di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l’affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana.
2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all’attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:
a) dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948;
b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24...
(…)
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