Regione Liguria: Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

Legge regionale della Regione Liguria n. 7 del 20 febbraio 2007
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 28 febbraio 2007

 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ Articolo 1 (Principi e finalità) 1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalità di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l’affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana. 2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all’attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e: a) dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948; b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24...
 
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