Aspetti operativi relativi alle procedure accelerate ex art. 28 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Obbligo informativo ex artt. 10, 10 bis e 26 del d.lgs. 25/2008 e regime di immediata esecutività dei provvedimenti.

Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Circolare prot. 0002464 del 13 gennaio 2020


 
Facendo seguito alle circolari prot. n. 150380 e 0138656, rispettivamente del 20/11/2019 e del 18/10/2019, nell'esame procedurale e sostanziale delle nuove norme indicate in oggetto, relative alle procedure accelerate, si coglie l'occasione per un'analisi congiunta degli istituti maggiormente rilevanti nella quotidianità operativa degli “Uffici di Polizia” (Uffici di Polizia di Frontiera e Questure), qualificati come Autorità competenti a ricevere la domanda (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 25 / 2008), e titolari di un obbligo informativo (ai sensi degli artt. 10, 10-bis e 26 del D.Lgs. n. 25/2008). Nell'analizzare il sistema connesso alle decisioni di rigetto di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, è da evidenziare, anche in relazione alle nuove procedure accelerate, il regime sancito dall'art. 28-ter del Dlgs. n. 25/2008 (domanda manifestamente infondata), nonché le conseguenze sull'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati (decisioni di rigetto, provvedimenti...
 
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