Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla circolazione delle persone.
Roma, 24 febbraio 2000. Entrato in vigore 18 ottobre 2006
Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007 – Suppl. Ordinario n. 39
Il Governo della Repubblica Italiana
e
Il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare,
di seguito denominate le Parti,
desiderose di sviluppare e rafforzare le relazioni esistenti tra i due Paesi,
desiderose di migliorare le condizioni di circolazione delle persone tra i due paesi, nel quadro del rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalle loro legislazioni nazionali e dalle convenzioni internazionali sottoscritte da entrambe le Parti su base di reciprocità,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1) Ciascuna delle due Parti riammetterà senza formalità i propri cittadini che soggiornano irregolarmente sul territorio del1'altra Parte, anche quando questi ultimi non sono in possesso di passaporto o carta d'identità validi, a condizione che sia provato o dimostrato in modo affidabile che dette persone possiedono la cittadinanza dello Stato richiesto, al momento della loro uscita dal territorio.
2) Il possesso della cittadinanza può essere provato da una...
(…)
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