Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla circolazione delle persone.

Roma, 24 febbraio 2000. Entrato in vigore 18 ottobre 2006
Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007 – Suppl. Ordinario n. 39

 
Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominate le Parti, desiderose di sviluppare e rafforzare le relazioni esistenti tra i due Paesi, desiderose di migliorare le condizioni di circolazione delle persone tra i due paesi, nel quadro del rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalle loro legislazioni nazionali e dalle convenzioni internazionali sottoscritte da entrambe le Parti su base di reciprocità, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1) Ciascuna delle due Parti riammetterà senza formalità i propri cittadini che soggiornano irregolarmente sul territorio del1'altra Parte, anche quando questi ultimi non sono in possesso di passaporto o carta d'identità validi, a condizione che sia provato o dimostrato in modo affidabile che dette persone possiedono la cittadinanza dello Stato richiesto, al momento della loro uscita dal territorio. 2) Il possesso della cittadinanza può essere provato da una...
 
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