Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Legge 19 luglio 2019, n. 69
(GU serie generale n. 173 del 25 luglio 2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 9 agosto 2019
- Estratto -
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Art. 7Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio
1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.Le disposizioni del...
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