Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
INPS
Circolare 7 giugno 2019, n. 85
SOMMARIO: L’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia“, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
INDICE:
Quadro normativo di riferimento. Principi generali
Ambito di applicazione del decreto-legge n....
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