Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Portale integrazione migranti
12 aprile 2019
Cosa prevede il Decreto Flussi 2019? Quali lavoratori possono essere assunti nell'ambito delle quote previste dal Decreto Flussi? Quando e come va presentata la domanda? Di seguito le risposte a questi e altri quesiti più frequenti.
COME SI ENTRA IN ITALIA PER LAVORO?
Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell'ambito di "quote d'ingresso" stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri extracomunitari che possono entrare in Italia per lavoro (subordinato, anche stagionale, e autonomo). Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote. Per un approfondimento sugli ingressi in Italia al di fuori delle quote vai alla pagina dedicata sul Portale Integrazione Migranti.
COSA SI INTENDE PER PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO?
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote, solo nell'ambito delle quote massime d'ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro. Tali decreti sono adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza di regola annuale.
L'ultimo decreto flussi generale adottato per l'assunzione dall'estero di lavoratori subordinati non stagionali risale al 2010 (D.P.C.M. del 30 novembre 2010)
Negli ultimi anni vengono fissate quote di ingresso esclusivamente per lavoro stagionale, lavoro autonomo e per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Per maggiori approfondimenti vai alla pagina dedicata sul Portale Integrazione Migranti
QUAL È LA PROCEDURA PER ENTRARE IN ITALIA COL “DECRETO FLUSSI” PER L'ANNO 2019?
L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche:
• Dalle ore 9,00 del 16 aprile 2019 per l'assunzione di lavoratori non stagionali e per le conversioni;
• Dalle ore 9,00 del 24 aprile 2019 per l'assunzione di lavoratori stagionali.
Secondo quanto indicato nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed del Ministero dell'Interno a partire dall'11 aprile è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che può fornire ragguagli tecnici ed è raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
Dal 2019 prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso di un'identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.
CHE COS'È L'IDENTITÀ SPID?
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione con un'unica identità digitale tramite credenziali rilasciate da un ID (Identity Provider) che consentono l'accesso a più sportelli on line. Con la Circolare n. 3738 del 4.12.2018, il Ministero dell'Interno ha chiarito che anche per accedere alle attività gestite dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione è ora necessaria l'identità digitale SPID. Pertanto per quanto riguarda il portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it sia i privati che gli enti già accreditati dovranno preliminarmente effettuare la registrazione SPID. Enti, patronati, associazioni di categoria e/o datoriali potranno continuare ad agire sul sistema seguendo le modalità indicate nella Circolare, cioè associando la nuova registrazione SPID con l'utenza precedente utilizzata in modo tale da non perdere lo storico delle domande già presentate.
COME SI OTTIENE L'IDENTITÀ DIGITALE SPID?
Per attivare le credenziali Spid bisogna essere maggiorenni e registrarsi attraverso uno dei provider autorizzati (attualmente sono 8 e offrono servizi differenziati, gratis o a pagamento) elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Per la registrazione servono: un indirizzo e-mail; un numero di telefono cellulare; un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente o permesso di soggiorno) e la tessera sanitaria con il codice fiscale.
Lo Spid ha tre livelli di sicurezza: il primo consente di accedere ai servizi online inserendo solo nome utente e password, il secondo richiede anche un codice temporaneo di accesso, la cosiddetta one time password, il terzo (non ancora disponibile) prevede un supporto fisico per l'identificazione, come una smart card. Per i servizi online dello Sportello Unico per l'Immigrazione del Ministero dell'interno è sufficiente uno Spid di primo livello. Maggiori chiarimenti sono disponibili sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid)
FINO A QUANDO È POSSIBILE PRESENTATE LE DOMANDE DI ASSUNZIONE O DI CONVERSIONE?
Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2019. Le domande vengono trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Se la domanda rientra nelle quote il datore di lavoro verrà convocato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per depositare la documentazione. Se la domanda viene accolta verrà emessa l'autorizzazione all'ingresso (c.d. nulla osta all'ingresso).
Una volta esaurite le quote le domande vengono rigettate.
All' indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.dlci.interno.it, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI ASSUNZIONE?
La domanda di assunzione può essere presentata da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, nei confronti di un lavoratore straniero ancora residente all'estero. Il datore di lavoro può accedere alla procedura autonomamente oppure avvalendosi del supporto dei numerosi enti o patronati abilitati, per svolgere tutta la pratica. Dopo la registrazione sul sito, il datore di lavoro dovrà compilare il modulo specifico relativo al tipo di ingresso per lavoro che lo interessa e predisporlo per l'invio.
QUALI SONO I MODELLI DA UTILIZZARE PER L'INVIO DELLE DOMANDE?
I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:
COME SI ENTRA IN ITALIA PER LAVORO STAGIONALE?
L'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro stagionale è possibile solo nell'ambito delle quote annualmente stabilite dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
La richiesta di assunzione può essere fatta da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, nei confronti di un lavoratore residente all'estero appartenente ad una delle nazionalità indicate nel decreto flussi.
Le procedure di ingresso per lavoro stagionale ricalcano, in via generale, quelle previste per il lavoro non stagionale, con alcune differenze introdotte prevalentemente per rendere più veloce ed agile l'instaurazione di tali rapporti di lavoro.
Le domande di assunzione possono essere presentate per via telematica dal datore di lavoro o dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
IN QUALI SETTORI È POSSIBILE L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STAGIONALI?
I settori in cui è possibile l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, sono solo il settore agricolo e quello turistico-alberghiero. Tali attività sono quelle individuate nel D.P.R. 1525/1963, nonché dai contratti collettivi che disciplinano tali settori. Deve trattarsi di settori in cui viene applicato uno dei contratti collettivi di lavoro che compaiono nel modello di domanda per lavoro stagionale presente sul sito del Ministero dell'Interno
È POSSIBILE ASSUMERE PER LAVORO STAGIONALE UN LAVORATORE NON APPARTENENTE ALLE NAZIONALITÀ INDICATE NEL DECRETO FLUSSI 2019?
Si è possibile purché il lavoratore sia già entrato in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. L'articolo 24, comma 9 del T.U.I. prevede, infatti, per tali lavoratori un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.
QUANTO TEMPO OCCORRE ASPETTARE PER OTTENERE IL NULLA OSTA ALL'INGRESSO PER LAVORO STAGIONALE?
Il nulla osta all'ingresso dovrebbe essere rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
Dal 2012 è in vigore una procedura agevolata di silenzio – assenso in base alla quale quando lo Sportello Unico, trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e sia tornato in patria alla scadenza del permesso. Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, che il datore di lavoro specifichi, nell'apposito campo inserito nel modello C-STAG i dati, relativi all'anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.
Il nulla osta al lavoro stagionale ha una validità minima di 20 giorni ed massima di 9 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. In questo arco di tempo è possibile cambiare datore di lavoro, purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale.
È POSSIBILE FARE ENTRARE DALL'ESTERO UN LAVORATORE STAGIONALE CON UN CONTRATTO A TEMPO PARZIALE?
Si, è possibile purché l'orario settimanale medio non sia inferiore alle 20 ore. Al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.
È POSSIBILE CONVERTIRE UN PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE IN UN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO?
Il lavoratore straniero autorizzato ad entrare in Italia per lavoro stagionale, può svolgere un lavoro subordinato non stagionale solo dopo aver convertito il proprio titolo di soggiorno. La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato – è possibile solo nell'ambito delle quote disponibili fissate dal decreto flussi.
È necessario che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sia in corso di validità.
Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica.
In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La conversione è possibile a condizione che il rapporto di lavoro stagionale per il settore turistico - alberghiero sia durato almeno tre mesi o per il settore agricolo sia stato pari ad almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate
IN CASO DI DOMANDA DI CONVERSIONE È NECESSARIO CHE IL LAVORATORE RIENTRI NEL PROPRIO STATO?
No, non serve che il lavoratore rientri in Patria. Per convertire un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale devono però esservi quote disponibili e l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato.
CHE COS'È IL PERMESSO DI SOGGIORNO PLURIENNALE PER LAVORO STAGIONALE?
Il Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.
La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il nulla osta al lavoro pluriennale non contiene più necessariamente una durata temporale annuale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente, ma riporterà l'indicazione del periodo di validità che sarà espresso solo in mesi (fino ad un massimo di 9) per ciascun anno. La collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro.
Il decreto flussi per il 2019 riserva 2.000 quote delle 18.000 quote previste per gli ingressi per lavoro stagionale, per le richieste di nulla osta stagionale pluriennale.
COME SI ENTRA IN ITALIA PER LAVORO AUTONOMO?
Si può entrare all'interno delle quote o al di fuori delle quote, anche se quest'ultima possibilità è assai limitata in pratica. Nel decreto flussi vengono determinate le categorie di lavoratori autonomi che possono far ingresso in Italia. Negli ultimi anni sono state previste tali tipologie: liberi professionisti, imprenditori che svolgono attività di interesse nazionale, titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo, artisti di chiara fama internazionale, cittadini stranieri che intendono costituire imprese start up innovative. Per il 2019 il decreto di programmazione dei flussi di ingresso ha fissato in 2400 unità la quota complessiva di ingressi dall'estero riservata ai lavoratori autonomi.
Per poter entrare in Italia per esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, è necessario ottenere il visto per lavoro autonomo. Tutte le informazioni sui documenti che è necessario presentare e su chi ne ha bisogno sono disponibili sul Portale del Ministero degli Affari Esteri 'Il visto per l'Italia'
L'AUTORITÀ DIPLOMATICA PUÒ RIFIUTARE IL VISTO?
Sì, il rilascio del visto è a discrezione dell'Autorità diplomatico-consolare. Il rifiuto deve essere scritto e motivato, ad eccezione dei casi di rifiuto per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.
COSA SI INTENDE PER INGRESSI PER LAVORO AUTONOMO PER START UP INNOVATIVE?
Le quote per lavoro autonomo possono essere utilizzate, tra gli altri, dagli imprenditori extraUe che intendono avviare una startup innovativa in Italia, ovvero una nuova impresa, il cui business sia fortemente legato all'innovazione e alla tecnologia. La startup innovativa deve configurarsi come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa e possedere una serie di requisiti (es. 4 anni di operatività, almeno 5 milioni di euro di fatturato, ecc.).
La procedura per fare ingresso in Italia è, in questi casi, completamente centralizzata (fa capo a un comitato di valutazione composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e fortemente legate all'universo delle startup, coordinato dal MISE) e informatizzata (il candidato comunica con l'amministrazione italiana online attraverso l'indirizzo email italiastartupvisa@mise.gov.it, fino al ritiro del visto fisico presso la sede diplomatico-consolare competente), nonché fortemente semplificata e accelerata, tanto da condurre a una risposta certa entro 30 giorni. Inoltre il processo può svolgersi interamente in lingua inglese: moduli di candidatura, linee guida e servizi di "customer care", nonché lo stesso sito web del programma, sono tutti offerti in questa lingua, in modo da facilitare chi non ha una conoscenza sufficiente dell'italiano.
Fatte salve queste importanti peculiarità, il visto per lavoro autonomo, e soggetto alle disposizioni generali applicabili in materia: in particolare, l'art. 26 del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI), l'art. 39 del DPR 394/99, e il Decreto Interministeriale n. 850/2011.
La procedura è dettagliatamente descritta nelle Linee guida ministeriali. Per ogni chiarimento sulla procedura relativa alle startup innovative potrà essere consultato il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
È POSSIBILE CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO?
Sì, prima della scadenza e nei limiti delle quote annualmente stabilite, è possibile convertire un permesso rilasciato per motivi di studio in un permesso per lavoro subordinato o autonomo, In caso di:
- lavoro subordinato, occorre presentare i documenti che dimostrano l'esistenza del rapporto di lavoro;
- lavoro autonomo, occorre presentare la documentazione relativa all'attività che si andrà a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla.
Il decreto n. 71/2018 ha previsto per lo straniero che abbia conseguito in Italia un titolo di studio di istruzione post-diploma(ovvero laurea triennale o specialistica, un dottorato o un master di primo o secondo livello, diploma accademico di primo livello o di secondo livello, diploma di tecnico superiore), la possibilità di ottenere, alla scadenza del proprio permesso per studio, un permesso di soggiorno, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa “coerente con il percorso formativo completato”. Tale permesso, di durata compresa tra nove e dodici mesi, può essere convertito al di fuori delle quote, in permesso di soggiorno per lavoro. Per un approfondimento vai alla pagina dedicata sul Portale Integrazione Migranti.
È SEMPRE NECESSARIO VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI QUOTE DISPONIBILI PER PROCEDERE ALLA CONVERSIONE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI STUDIO?
No, sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi inviate in ogni momento dell'anno le richieste di conversione presentate da:
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
I titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione sono:
- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master Universitario di I o II livello (minimo 60 crediti universitari);
- Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti).
QUAL È LA PROCEDURA PREVISTA IN CASO DI DOMANDA DI CONVERSIONE DA STUDIO A LAVORO SUBORDINATO?
Ai fini della conversione del proprio permesso di soggiorno, lo straniero deve inviare allo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di conversione collegandosi al sito https://nullaostalavoro.interno.it ed utilizzando l'apposito modulo.
In caso di sussistenza delle quote, lo straniero verrà convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.
Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
È POSSIBILE UTILIZZARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI FAMILIARI PER SVOLGERE UN LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO O È NECESSARIO PROCEDERE PRIMA ALLA CONVERSIONE DEL TITOLO?
Si, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. Al momento del rinnovo è possibile richiedere il nuovo permesso di soggiorno corrispondente all'attività effettivamente svolta.
È POSSIBILE UTILIZZARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO PER SVOLGERE UN LAVORO AUTONOMO O È NECESSARIO PROCEDERE PRIMA ALLA CONVERSIONE DEL TITOLO?
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative
È anche possibile utilizzare il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo per svolgere un lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso. Al momento del rinnovo è possibile richiedere il nuovo permesso di soggiorno corrispondente all'attività effettivamente svolta.
SE SI PERDE IL LAVORO, SI PERDE ANCHE IL PERMESSO DI SOGGIORNO?
No, quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro, il datore di lavoro che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello Unico e al Centro per l'Impiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'Impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno.
La durata può anche essere superiore all'anno e pari alla durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione es. indennità di mobilità) eventualmente percepite dal lavoratore straniero. Il lavoratore può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo dei familiari conviventi non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà, così come previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.