Rettifica della decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
22 marzo 2019
(GUUE L 80 I, 22 marzo 2019)
Pagina 6, articolo 1, secondo comma:
anziché: «Qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. In tal caso il Regno Unito indicherà prima del 12 aprile 2019 il percorso da seguire, in vista del suo esame.»,
leggasi: «Qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. In tal caso il Regno Unito indicherà prima del 12 aprile 2019 il percorso da seguire, in vista del suo esame da parte del Consiglio europeo.»....
(…)
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