La Corte di giustizia chiarisce le prestazioni sociali spettanti ai rifugiati con permesso di soggiorno temporaneo.

Aicha Jerad

Commento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (III sezione) del 21 novembre 2018, nella causa C-713/17, Ahmad Shah Ayubi c. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land


 
1. – Il 21 novembre 2018 la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione delle prestazioni sociali spettanti ai rifugiati con permesso di soggiorno temporaneo (causa C-713/17, Ahmad Shah Ayubi c. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, in prosieguo: Ayubi).     La sentenza in commento ha fornito un ulteriore e determinante contributo per consentire agli Stati membri di applicare correttamente il diritto dell’Unione in materia di status di rifugiati. Con la pronuncia Ayubi, infatti, la Corte ha “messo al bando” le normative nazionali che garantiscono ai rifugiati titolari di un diritto di soggiorno temporaneo in uno Stato membro prestazioni di assistenza sociale di importo inferiore a quello delle prestazioni accordate ai cittadini di tale Stato membro nonché ai rifugiati con titolo di soggiorno permanente. Alla base di questa decisione vi è l’assoluta incompatibilità di simili normative con l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE, del 13 dicembre 2011 (GU 2011, L...
 
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