Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea.
Decreto legge 25 marzo 2019, n. 22
(GU Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019)
Testo coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2019, n. 41
- Articoli estratti -
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Art. 3Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso
1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione...
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