La nuova imposta sulle rimesse di denaro all’estero del d.l. sicurezza e immigrazione: profili operativi ed ipotesi di legittimità costituzionale.

Luca Serpieri
Dottore commercialista, Viterbo/Milano


 
Con il DL 23 ottobre 2018, n. 119 articolo 25-novies (1), è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la nuova imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (2), ovvero, da quei soggetti che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (3). L’imposta è commisurata all’1,5 percento dell’operazione effettuata, che non sia pari o inferiore a 10 euro. Il comma 2 della disposizione riporta altresì che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e quindi entro il 1° marzo 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, emanerebbe uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento...
 
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