Abruzzo: disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate.
Legge regionale della Regione Abruzzo n. 31 del 20 ottobre 2006
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 62 del 8 novembre 2006
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
Il PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 – Principi
1. La Regione Abruzzo, in attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce il principio in virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e...
(…)
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