Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.

AC n. 306 d’iniziativa Meloni e altri, presentato alla Camera il 23 marzo 2018


 
Onorevoli Colleghi! — La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», all'articolo 12, comma 6, prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».  Questo divieto, tuttavia, opera solo a livello nazionale, mentre in altri Paesi, sia europei e soprattutto extraeuropei come India e Stati Uniti d'America, tali pratiche sono legali. Questo ha dato luogo e sta dando luogo in questi anni alla diffusione del cosiddetto turismo procreativo, cioè di quel fenomeno per cui coppie italiane che non possono avere figli si avvalgono della tecnica della surrogazione di maternità in un Paese estero in cui la stessa è consentita. La surrogazione di maternità può assumere due forme distinte. Nella prima si tratta specificamente di una...
 
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