Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
Regione del Veneto
Legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6
NOTA. La Corte costituzionale con sentenza 10 aprile 2018, n. 107 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).
Art. 1Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
1. Il comma 4 dell'articolo 8della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente: "4. Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità;b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto...
(…)
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