Gli orientamenti della Cassazione sul grado d’integrazione sociale come requisito per la concessione della protezione umanitaria.
Antonio Cormaci
Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall’art. 5, c. 6; 19, c. 2 TUI n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs n. 251 del 2007, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l’esame specifico ed attuale ella situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.
1. Introduzione. Con la sentenza n. 4455 del 23 febbraio 2018, la Suprema Corte di Cassazione si sofferma su una questione ultimamente molto dibattuta e che riguarda il grado d’integrazione sociale nel...
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