Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero: riflessioni sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 12721 del 30 agosto 2002, alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 6018 del 10 ottobre 2006.
Paolo Pomponio
1° Dirigente della Polizia di Stato, Direttore della 2^ Divisione della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il Ministero dell’Interno - Roma
L’art. 4 del T.U. 286/98, dal titolo “Ingresso nel territorio dello Stato”, al comma 3 prevede che “… Non è ammesso in Italia lo straniero che… sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato… o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
Il successivo art. 5, dal titolo “Permesso di soggiorno”, al comma 4 prevede che “… Il rinnovo del permesso di soggiorno… è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.