Il tutore del minore straniero non accompagnato.

Paolo Morozzo della Rocca


 
1. Il potere di nomina. - 2. Dal tutore interinale al tutore burocratico. - 3. I tutori volontari. - 4. Domicilio del tutore e competenza di spesa per le prestazioni di assistenza.   Il potere di nomina Ai sensi dell’art. 343 c.c. occorre nominare un tutore al minore “se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale”. Nel caso dei m.s.n.a. l’apertura della tutela è dunque resa necessaria – come confermato in ultimo dalla stessa legge n. 47/2017 – in ragione della effettiva e duratura lontananza dai genitori, impossibilitati di fatto ad esercitare la potestà. In termini generali, il giudice competente in via naturale alla nomina del tutore è il giudice tutelare, competenza che è stata inizialmente ribadita anche per i minori non accompagnati dalla nuova formulazione dell'art. 19, c. 5, d.lgs n. 142/2015 ad opera della legge n. 47/2017 [1]. Secondo questo assetto normativo –- che però a breve dovrebbe essere...
 
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