Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149
(Gazzetta ufficiale, 16 ottobre 2017, n. 242)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959;
Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, e in particolare l’articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle...
(…)
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