Protezione umanitaria e integrazione sociale del migrante: le radicali divergenze nella giurisprudenza di merito impongono un urgente chiarimento della cassazione.

Angelo Nicotra
Avvocato dello Stato


 
La pronuncia della Corte di appello di Torino, sez. III, 15 giugno 2017, in commento consente di mettere a confronto le due posizioni, radicalmente divergenti, che si sono inverate nella giurisprudenza di merito, anche di secondo grado, sul valore dell’integrazione nel tessuto sociale ed economico del migrante richiedente asilo, ai fini della concessione del residuale beneficio della cosiddetta protezione umanitaria. Appare opportuno partire dal rilievo per cui recenti dati dei Consigli giudiziari di Milano e Brescia, emersi nel corso di un convegno [1] presso la Corte di appello di Milano dedicato al recente d.l. n. 13 del 2017 (che non ha toccato – come noto - alcuni aspetti problematici nell’interpretazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 14, d.lgs. n. 251/2007, in tema di protezione sussidiaria, e, soprattutto, dell’art. 5, c. 6 del d.lgs. 286/1998, in tema di protezione umanitaria), mettono in rilievo che, nel capoluogo lombardo, il tasso di riforma delle...
 
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