Disegno di legge n. 2713, d’iniziativa Lepri e altri. Disposizioni in materia di accoglienza e inserimento di cittadini stranieri aventi o non aventi lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria e agevolazioni per il rimpatrio volontario ed assistito.
Comunicato alla Presidenza il 22 febbraio 2017 - Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.(Attività di accoglienza dei richiedenti lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria)
1. L'attività di accoglienza nei confronti dei cittadini stranieri richiedenti lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di seguito denominati «cittadini stranieri richiedenti», successiva alle misure di prima accoglienza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, può essere svolta dai seguenti soggetti, di seguito denominati «soggetti che svolgono l'attività di accoglienza»:a) enti e imprese, non solo del Terzo settore, specializzati in tale attività come previsto da loro statuto;b) famiglie, in forma singola o associata;c) enti del Terzo settore di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, autorizzati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, ai sensi del comma 4 del presente...
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