Veneto - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
Regione del Veneto
Legge regionale n. 6 del 21 febbraio 2017
Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente:
“4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.”.
Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “menomati o disabili” sono sostituite dalle...
(…)
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