Brevi appunti critici sulle modifiche relative al procedimento giurisdizionale in materia di protezione internazionale recate dal decreto legge 17 febbraio 2017.
Luigi Migliaccio
Avvocato in Napoli, redazione Immigrazione.it
1. Istituzione delle Sezioni specializzate
L’articolo 1 del d.l. cit. ha istituito presso i Tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate le cui materie d’elezione sono elencate dal successivo articolo 3 (a. controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul t.n. in favore dei cittadini UE o loro familiari; b. controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento di cittadini UE o loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza; c. controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.