La Regione Campania affida al nuovo Garante dell’infanzia la vigilanza sui minori stranieri non accompagnati.
Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
Legge regionale della Regione Campania n. 17 del 24 luglio 2006.
Bollettino ufficiale della regione Campania n. 36 del 7 agosto 2006
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 – Istituzione
1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Campania il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attenzione, nell'ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori prescindendo dal requisito della cittadinanza.
2. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Art. 2 – Funzioni
1. Il garante svolge le seguenti funzioni:
a) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, che sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176,...
(…)
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