Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

Legge di autorizzazione alla ratifica 25 gennaio 2017, n. 11
(Gazzetta ufficiale, serie generale,15 febbraio 2017, n. 38)


 
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica   1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.     Art. 2 Ordine di esecuzione   1.  Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.     Art. 3 Copertura finanziaria   1.  Agli oneri derivanti dall'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.