Regolamento che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio
27 gennaio 2017


 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (2), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»). (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco. (3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il...
 
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