Brevi considerazioni sulla rinnovata disciplina del lavoro stagionale, alla luce dell’esperienza dello Sportello unico per l’immigrazione di Roma.

Serenella Bellucci


 
Come è noto con il d.lgs. n. 203 del 2016, entrato in vigore lo scorso 24 novembre, è stata recepita la direttiva 2014/36/UE concernente i lavoratori stagionali extracomunitari. Peraltro le modifiche apportate alla precedente normativa, contenuta negli artt. 5 e 24 del T.U. Immigrazione e nel relativo regolamento di attuazione, non sono state stravolgenti. Il cambiamento più rilevante è stato l’ampliamento della possibilità di ottenere un permesso pluriennale, non dovendo il richiedente dimostrare più di essere venuto in Italia per lavoro stagionale due anni di seguito negli ultimi due, bensì solo una volta negli ultimi cinque anni. L’altra modifica importante è stata l’introduzione di una serie di obblighi per il datore di lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, in merito alla sistemazione alloggiativa del lavoratore, fra cui l’esibizione di un titolo idoneo a provare l’effettiva disponibilità dell’alloggio nonché la relativa...
 
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