Avviso all’attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

[cfr. l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio]

(2016/C 481/03)


 
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio, del 20 dicembre 2016 (1). Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che compaiono nell’elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità dovranno essere soggette alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2). Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente. Si attira l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare...
 
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