Decisione che modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che modifica la decisione (PESC) 2016/1136.

Decisione (PESC) 2016/2384 del Consiglio
22 dicembre 2016


 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1). (2) Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1136 (2), che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. (3) Il Consiglio ha stabilito che ulteriori tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata adottata una decisione nei loro confronti da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che tali persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli...
 
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