Accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Ue.
Decisione (PESC) 2016/608 del 18 aprile 2016
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 aprile 2016 L 104/18
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/363 (1) sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2), per un ulteriore periodo di 24 mesi.
(2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31...
(…)
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