Decisione che stabilisce la posizione che dev’essere adottata a nome dell’Ue sulle modalità di attuazione per applicare gli artt. 4 e 6 dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Ue e la Turchia a decorrere dal 1.6.2016.
Decisione (UE) 2016/551
23 marzo 2016
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 aprile 2016 L 95/9
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo») è stato concluso con decisione 2014/252/UE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2014. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, le disposizioni degli articoli 4 e 6 dell'accordo relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017.
(2) In occasione del vertice svoltosi il 29 novembre 2015, l'Unione e la Turchia hanno espresso il loro accordo politico affinché l'accordo sia pienamente applicabile a decorrere dal 1o giugno 2016.
(3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato misto...
(…)
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