Decisione sulla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601.
Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del 10 marzo 2016
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 marzo 2016 L 74/36
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati...
(…)
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