I limiti dell’esercizio professionale da parte degli avvocati stabiliti.

Ordine forense di Bologna
Circolare n. 70 del 28 settembre 2015

 
Come noto, la legge professionale forense prevede la possibilità d’iscrizione, in un’apposita sezione speciale dell’Albo, degli avvocati “stabiliti”, cioè consente l’esercizio in Italia della professione forense da parte di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che abbiano conseguito nel paese d’origine l’abilitazione alla professione. È una norma che, nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, vuole tutelare coloro che, avendo conseguito il titolo professionale nel proprio Paese europeo d’origine, decidano di svolgere la professione in altro Stato membro dell’Unione. Il principio, giusto e corretto, ha tuttavia avuto negli ultimi anni un’applicazione distorta: molti laureati in giurisprudenza italiani, grazie a percorsi integrativi agevolati, hanno ottenuto in Spagna e in Romania l’omologazione della propria laurea italiana al...
 
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