Convenzione ONU sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.
Legge 29 settembre 2015, n. 162 di autorizzazione alla ratifica
Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 237 del 12 ottobre 2015
Vigente al: 13 ottobre 2015
In data 1° dicembre 2015 è stato depositato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite lo strumento di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.
L'adesione è stata autorizzata con legge 29 settembre 2015, n. 162, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 12 ottobre 2015.
In conformità all'art. 18 (2), la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il giorno 29 febbraio 2016.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo si avvale della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane,...
(…)
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