Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.
Decisione (UE) 2015/1601
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24.9.2015 L 248/80
Nota: la decisione (UE) 2016/1754 del 29 settembre 2016 ha introdotto all’art. 4 il comma 3 bis.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. (2) Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di...
(…)
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