Decisione che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) nella diciannovesima regione.
Decisione di esecuzione (UE) 2015/854
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 giugno 2015 L 135/20
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione (2), la diciannovesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Corea del Sud e Taiwan.
(2) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tale regione, ivi comprese le disposizioni per...
(…)
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