Prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel SIS II o modificano i loro sistemi nazionali collegati al SIS II.
Commissione europea
Decisione di esecuzione (UE) 2015/450
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2015 L 74/31
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,
vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) Il sistema d'informazione Schengen è stato istituito a norma delle disposizioni...
(…)
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