Tempi di permanenza nei centri.
Ministero dell’interno
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Circolare n. 1724 del 20 febbraio 2015
Al fine di aderire alle numerose richieste di chiarimenti relative ai tempi di permanenza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale all’interno dei Centri di accoglienza, si illustra il quadro normativo di riferimento.
Hanno accesso alle misure di accoglienza i richiedenti asilo che ne fanno richiesta e che risultano privi di mezzi sufficienti al proprio sostentamento (art. 5.2 del D.lgs. n. 140/2005, in linea anche con la direttiva 2013/33/UE).
È invece sempre disposta l’accoglienza nei CARA (o nelle strutture temporanee utilizzate con le medesime finalità) dei richiedenti asilo che si trovano in una delle condizioni previste dall1 articolo 20 del D.lgs. n. 25/2008, per il tempo fissato nella stessa disposizione. Successivamente il richiedente che necessita di accoglienza ai sensi dell’art. 5 del D.lgs n. 140, è trasferito nelle strutture della rete dello SPRAR; in mancanza di posti nello SPRAR il richiedente rimane in accoglienza nei centri...
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