Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione.
Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7
Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 41 del 19-2-2015
Vigente al: 20-2-2015
L'art 4, comma 2, modifica l'art. 13, comma 2, lett. c), del TUI (espulsione)
Testo del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43
Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015
Vigente al: 21-4-2015
Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE
Art. 1
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da (( cinque a otto anni )).».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi ((in territorio estero)) finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies,...
(…)
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