Informazioni ex art. 71 del reg. (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4.2.2015 C 38/5. (1)
Elenco 1
Le denominazioni delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le istanze di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, sono le seguenti:
— in Belgio, Tribunale di primo grado («tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»),
— in Bulgaria, Tribunale distrettuale («окръжнияT съд»),
— nella Repubblica ceca, Tribunale distrettuale («okresní soud»); a Prague, Tribunale circoscrizionale («obvodní soud»); a Brno, Tribunale municipale («městský soud»),
— in Danimarca, Pubblica amministrazione della Danimarca («Statsforvaltningen»),
— in Germania:
a) il giudice di famiglia del Tribunale locale («Amtsgericht-Familiengericht») presso il Tribunale regionale superiore («Oberlandesgericht»), nel cui distretto risiede abitualmente la persona contro la quale è presentata...
(…)
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