D.l. n. 47/2014 conv. nella l. n. 80/2014. Modalità di applicazione dell’art. 5, “Lotta all’occupazione abusiva di immobili - salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”.

Ministero dell’interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per i servizi demografici
Circolare n. 1778 del 6 agosto 2014

 
Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, in oggetto specificato, prevede, all’art. 5, che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. La stessa norma prevede inoltre che sono nulli gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa qualora non riportino il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, cosi come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il “… ripristino delle situazioni di legalità compromesse...
 
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