Acquisto o revoca della cittadinanza. Comunicazioni degli uffici dello stato civile agli uffici del casellario.

Ministero della giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia penale - Ufficio III
Nota del 24 marzo 2014

 
I Comuni italiani, in conformità con quanto disposto con circolare n. 2240 del 20 settembre 1984 della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia e con circolari n. 58 e n. 62 del 2004 del Ministero dell'Interno, trasmettono agli uffici locali del casellario notizie riguardanti l'accertamento e la modifica dei dati anagrafici delle persone (nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, sesso). Tra queste comunicazioni rientrano anche quelle relative all'acquisto o alla revoca della cittadinanza. A tal proposito si rappresenta che l'articolo 4 del Testo Unico del casellario (D.P.R. 313/2002), prevede che ogni provvedimento venga iscritto con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice identificativo, numero del procedimento, autorità che ha messo il provvedimento, data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. L'informazione relativa alla cittadinanza è, invece, prevista implicitamente dall'art. 19, comma 6,...
 
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