La Liguria estende agli stranieri indicati dall’art. 41 TU (vecchia formulazione?) le provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale.

Legge regionale della Regione Liguria n. 12 del 24 maggio 2006
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
Bollettino ufficiale regionale n. 8 del 31 maggio 2006

 
TITOLO I NORME GENERALI Art. 1. (Principi e finalità) 1. La Regione Liguria assume i principi fissati nella Costituzione, quali valori di riferimento per la promozione del sistema integrato sociale e sociosanitario e per l’esigibilità dei diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. 2. In attuazione dei principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, solidarietà enunciati dall’articolo 2, comma 1, dello Statuto, la Regione disciplina il sistema integrato di promozione e di protezione sociale, al fine di tutelare e sostenere ogni persona e le famiglie, rimuovendo o riducendo le cause e gli ostacoli che impediscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza sociale, le pari opportunità e l’inclusione sociale. 3. La Regione, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, dello Statuto, riconosce, valorizza e sostiene l’autonoma iniziativa delle...
 
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