Notifica della Slovenia alla Commissione europea ai sensi dell’art. 37 del reg. (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen). Modifica delle informazioni fornite dalla Slovenia nella GU C 18 del 24.1.2008.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 febbraio 2014 C 53/27
 
I. Articolo 21, lettera c) — Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o portare con sé documenti d'identità La Repubblica di Slovenia prevede tale obbligo all'articolo 7, paragrafo 1, della legge sugli stranieri [Uradni List RS (UL RS = Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 50/2011], secondo cui ogni straniero deve avere un passaporto valido per entrare, uscire o soggiornare nella Repubblica di Slovenia. In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione di cui al punto 1 dell'articolo 143 della stessa legge. II. Articolo 21, lettera d) — Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro La Repubblica di Slovenia prevede l'obbligo di dichiarazione della presenza all'articolo 10 della legge sulla registrazione del soggiorno (UL RS n. 59/2006 e relative modifiche in UL RS n. 111/2007). L'arrivo e la partenza dello straniero che...
 
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