D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179: Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’art. 4-bis, co. 2, TUI. Indicazioni operative per la verifica dell’accordo.

Ministero dell’interno
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, Ufficio I – Pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo
Circolare n. 824 del 10 febbraio 2014

 
Come noto, ai sensi del D.P.R. 179/2011, recante la disciplina dell'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a partire dal 10 marzo p.v. scadrà il biennio di durata dei primi accordi di integrazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore della normativa predetta. A norma dell'art. 6 del regolamento, dunque, sarà compito dello Sportello Unico per l'Immigrazione avviare la procedura di verifica circa l'adempimento degli Accordi Sottoscritti, la cui gestione è stata completamente informatizzata attraverso le numerose implementazioni apportate all'applicativo informatico. Si evidenzia, preliminarmente, che l'art. 4-bis del T.U. sull'immigrazione esclude che, in caso di inadempimento dell'Accordo di integrazione, possa essere applicata la sanzione della revoca del permesso di soggiorno e dell'espulsione nei confronti “dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi...
 
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