Decisione che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una nona, decima e undicesima regione.
Commissione europea
Decisione di esecuzione dell’8 novembre 2013
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 novembre 2013 L 299/53
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( 1 ), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/274/UE, del 24 aprile 2012, che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) ( 2 ), la nona regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan; la decima regione comprende Brunei, Birmania/ Myanmar, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam; e l’undicesima regione comprende il...
(…)
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