Convenzione sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’Oil.

CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006 (1)


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1) Traduzione italiana non ufficiale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

 
PREAMBOLO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in seguito denominata ILO), Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del lavoro, e ivi riunita il 7 febbraio 2006 nella sua 84a sessione, Desiderando creare uno strumento unico e coerente che comprenda il più possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonché i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro, in particolare: - la Convenzione (n.29) sul lavoro forzato, 1930; - la Convenzione (n.87) sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948; - la Convenzione (n.98) sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; - la Convenzione (n.100) sull'eguaglianza di remunerazione, 1951; - la Convenzione (n.105) sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; - la...
 
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