Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen). Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti di identità. Croazia.
Notificazioni previste dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti di identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c)
Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 settembre 2013 C 272/10
CROAZIA
L’obbligo per i cittadini di paesi terzi di portare con sé documenti d’identità e altri documenti ai fini dell’attraversamento della frontiera è disposto dall’articolo 139, paragrafi 2 e 3, della legge sugli stranieri (Gazzetta ufficiale 130/2011, 74/2013). Esso si applica a tutti gli stranieri presenti sul territorio croato....
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